Decreto di nomina del Rev. Don Liubomyr Kostiuk come parroco della parrocchia personale Madonna di Zhyrovyci e Santi Martiri Sergio e Bacco

1 marzo 2024

Decreto dell’Esarca Apostolico S. E. Mons. Dionisio Lachovicz dal 29 febbraio 2024 di nomina del Rev. Don Liubomyr Kostiuk come parroco della parrocchia personale Madonna di Zhyrovyci e Santi Martiri Sergio e Bacco.

Prot. N. 159/2024

Decreto di nomina

Nel Nome del Padre, del Figlio e del Santo Spirito. Amen

Paolo Dionisio Lachovicz,
Esarca Apostolico
Per i fedeli cattolici ucraini di rito bizantino residenti in Italia

Visti le virtù e le doti richieste dal diritto nel can. 285 § 1 del CCEO, spinto con animo di Pastore, responsabile della vita spirituale di ogni singola parrocchia, cappellania e comunità nell’unità dell’Esarca Apostolico in Italia, in virtù delle facoltà a me concesse dal diritto canonico vigente e per il dovere del mio ufficio pastorale a favore dei fedeli della parrocchia personale di Roma a norma del can. 284 § 1 del CCEO,

Nomino

Rev. Don Liubomyr KOSTIUK,
Parroco della parrocchia personale
Madonna di Zhyrovyci e Santi Martiri Sergio e Bacco,
con la sede a Roma, piazza Madonna dei Monti, 3.

Sarà cura del parroco adempiere a quanto dispone il Codice dei canoni delle Chiese Orientali, soprattutto i cann. 289–294, le norme del diritto particolare della Chiesa Greco-Cattolica Ucraina, le prescrizioni della Conferenza Episcopale Italiana e le disposizioni dell’Esarca Apostolico.

Al parroco vengono concesse tutte le facoltà necessarie per l’annuncio della Parola di Dio, per la celebrazione dei Sacramenti, per lo svolgimento della funzione di governo nelle attività parrocchiali a norma del can. 289 del CCEO.

Inoltre, sarà la cura del parroco, di rappresentare legalmente la suddetta parrocchia in tutti gli affari giuridici a norma del can. 290 § 1 del CCEO.

Si rammenta al parroco di essere l’esempio di un ministero veramente sacerdotale e pastorale, essere il testimone di verità e di vita davanti a tutti come buon pastore (Cf. can. 293 del CCEO) e come principale cooperatore del Vescovo sotto la sua l’autorità a norma del can. 281 § 1 del CCEO.

A norma del canone 288 del CCEO, al parroco è lecito esercitare la cura delle anime subito dopo la presa di possesso canonico della parrocchia a norma del can. 39 del diritto particolare che prevede un previo rito liturgico.

Il decreto della provvisione canonica ha effetto dal momento della intimazione a norma del can. 1511 del CCEO e ha la durata fino alla rimozione o il trasferimento a norma del can. 297 del CCEO.

+ Paulo Dionisio Lachovicz, OSBM,
Esarca Apostolico

Rev. Don Ihor Haley
Cancelliere

Roma
Presso la Cattedrale Madonna di Zhyrovyci e Santi Martiri Sergio e Bacco

29 febbraio 2024 A. D.